Documenti istituzionali

Statuto

Documento che definisce identità, finalità, organi sociali e principi di funzionamento dell’associazione Amici del Diabetico.

Statuto dell’associazione

Nota: il testo è organizzato per facilitare la lettura online. Per usi formali o amministrativi è sempre opportuno fare riferimento alla versione ufficiale depositata dall’associazione.

Art. 1 — Costituzione e sede

È costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata Amici del Diabetico, ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e partecipazione democratica.

L’associazione ha sede a Milano, in Corso di Porta Nuova 23, e può istituire sedi o sezioni operative secondo le deliberazioni degli organi competenti.

Art. 2 — Scopi

L’organizzazione opera senza fini di lucro nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, perseguendo finalità di solidarietà sociale attraverso l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti.

Art. 3 — Finalità

L’associazione promuove iniziative rivolte alle persone con diabete e ai loro familiari, con particolare attenzione alla tutela della salute, alla prevenzione, all’informazione, al sostegno e alla qualità della vita.

  • Rappresentare le persone con diabete presso istituzioni, autorità ed enti.
  • Promuovere il miglioramento delle strutture e dei servizi di assistenza.
  • Sostenere iniziative di studio, cura, prevenzione e sensibilizzazione.
  • Favorire rapporti con scuole, enti, associazioni e realtà del territorio.

Art. 4 — Aderenti

Possono aderire all’organizzazione le persone che ne condividono finalità e principi e che presentano domanda di adesione secondo le modalità previste dagli organi associativi.

Gli aderenti hanno pari diritti e doveri e partecipano alla vita associativa nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni adottate.

Art. 5 — Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti possono partecipare alle assemblee, conoscere i programmi dell’associazione, prendere parte alle attività promosse e usufruire dei servizi associativi.

Sono tenuti a rispettare le norme statutarie, le decisioni degli organi sociali, le finalità dell’organizzazione e gli impegni assunti.

Art. 6 — Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell’organizzazione può essere costituito da beni mobili e immobili, fondi di riserva, donazioni, lasciti, contributi pubblici e privati, rimborsi, raccolte fondi e altre entrate compatibili con le finalità statutarie.

Art. 7 — Organi sociali

Gli organi principali dell’associazione sono l’Assemblea degli aderenti, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Possono inoltre essere costituiti organi di controllo e garanzia secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 8 — Assemblea degli aderenti

L’Assemblea è composta dagli aderenti dell’organizzazione e rappresenta il momento principale di partecipazione alla vita associativa.

Approva programmi, bilanci, indirizzi generali e delibera sulle materie di propria competenza.

Art. 9 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea e cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’organizzazione, definendo programmi, attività e modalità operative.

Art. 10 — Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e svolge le funzioni previste dallo Statuto.

Art. 11 — Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni di controllo amministrativo e contabile, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 12 — Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti, ove costituito, esamina eventuali controversie interne all’associazione e contribuisce alla tutela del corretto funzionamento associativo.

Art. 13 — Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione.

Art. 14 — Bilancio

Ogni anno vengono predisposti il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea secondo le tempistiche previste.

Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati alle attività istituzionali e non possono essere distribuiti agli aderenti.

Art. 15 — Modifiche statutarie e scioglimento

Le modifiche allo Statuto e l’eventuale scioglimento dell’organizzazione sono deliberate dall’Assemblea con le maggioranze previste dallo Statuto.

Art. 16 — Norme di rinvio

Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia di volontariato, associazionismo e organizzazioni non lucrative.

Art. 17 — Norme di funzionamento

Eventuali norme di funzionamento approvate dagli organi competenti sono rese disponibili agli aderenti secondo le modalità stabilite dall’associazione.

Art. 18 — Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le norme di legge applicabili.

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