Statuto dell’associazione
Art. 1 — Costituzione e sede
È costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata Amici del Diabetico, ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e partecipazione democratica.
L’associazione ha sede a Milano, in Corso di Porta Nuova 23, e può istituire sedi o sezioni operative secondo le deliberazioni degli organi competenti.
Art. 2 — Scopi
L’organizzazione opera senza fini di lucro nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, perseguendo finalità di solidarietà sociale attraverso l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti.
Art. 3 — Finalità
L’associazione promuove iniziative rivolte alle persone con diabete e ai loro familiari, con particolare attenzione alla tutela della salute, alla prevenzione, all’informazione, al sostegno e alla qualità della vita.
- Rappresentare le persone con diabete presso istituzioni, autorità ed enti.
- Promuovere il miglioramento delle strutture e dei servizi di assistenza.
- Sostenere iniziative di studio, cura, prevenzione e sensibilizzazione.
- Favorire rapporti con scuole, enti, associazioni e realtà del territorio.
Art. 4 — Aderenti
Possono aderire all’organizzazione le persone che ne condividono finalità e principi e che presentano domanda di adesione secondo le modalità previste dagli organi associativi.
Gli aderenti hanno pari diritti e doveri e partecipano alla vita associativa nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni adottate.
Art. 5 — Diritti e doveri degli aderenti
Gli aderenti possono partecipare alle assemblee, conoscere i programmi dell’associazione, prendere parte alle attività promosse e usufruire dei servizi associativi.
Sono tenuti a rispettare le norme statutarie, le decisioni degli organi sociali, le finalità dell’organizzazione e gli impegni assunti.
Art. 6 — Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’organizzazione può essere costituito da beni mobili e immobili, fondi di riserva, donazioni, lasciti, contributi pubblici e privati, rimborsi, raccolte fondi e altre entrate compatibili con le finalità statutarie.
Art. 7 — Organi sociali
Gli organi principali dell’associazione sono l’Assemblea degli aderenti, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Possono inoltre essere costituiti organi di controllo e garanzia secondo quanto previsto dallo Statuto.
Art. 8 — Assemblea degli aderenti
L’Assemblea è composta dagli aderenti dell’organizzazione e rappresenta il momento principale di partecipazione alla vita associativa.
Approva programmi, bilanci, indirizzi generali e delibera sulle materie di propria competenza.
Art. 9 — Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea e cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’organizzazione, definendo programmi, attività e modalità operative.
Art. 10 — Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e svolge le funzioni previste dallo Statuto.
Art. 11 — Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni di controllo amministrativo e contabile, secondo le modalità previste dallo Statuto.
Art. 12 — Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti, ove costituito, esamina eventuali controversie interne all’associazione e contribuisce alla tutela del corretto funzionamento associativo.
Art. 13 — Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione.
Art. 14 — Bilancio
Ogni anno vengono predisposti il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea secondo le tempistiche previste.
Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati alle attività istituzionali e non possono essere distribuiti agli aderenti.
Art. 15 — Modifiche statutarie e scioglimento
Le modifiche allo Statuto e l’eventuale scioglimento dell’organizzazione sono deliberate dall’Assemblea con le maggioranze previste dallo Statuto.
Art. 16 — Norme di rinvio
Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia di volontariato, associazionismo e organizzazioni non lucrative.
Art. 17 — Norme di funzionamento
Eventuali norme di funzionamento approvate dagli organi competenti sono rese disponibili agli aderenti secondo le modalità stabilite dall’associazione.
Art. 18 — Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le norme di legge applicabili.